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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_233/2020  
 
 
Sentenza del 2 aprile 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Donzallaz, 
Cancelliere Ermotti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, 
Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale. 
 
Oggetto 
Assistenza amministrativa (CDI CH-NL), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2020 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I 
(A-8035/2018). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il 14 dicembre 2017, il  Belastingdienst - Central Liaison Office Almelo olandese, autorità fiscale competente in materia (di seguito: l'autorità richiedente o l'autorità olandese), ha presentato una domanda di assistenza amministrativa all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: l'AFC o l'autorità richiesta) concernente A.A.________ e B.A.________, nonché lo studio legale e notarile C.C.________ per il periodo dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2013.  
Secondo la suddetta domanda, nel corso del mese di ottobre 2012, la famiglia A.________ si era trasferita dai Paesi Bassi in Svizzera; la partenza dai Paesi Bassi era stata ufficializzata in tale paese il 22 febbraio 2013. Il 13 dicembre 2012, la famiglia A.________ aveva acquistato un'abitazione ubicata a X.________ (Ticino), per un importo di fr. 2'600'000.--. La transazione era stata effettuata dallo studio legale e notarile C.C.________, con sede a Y.________ (di seguito: lo studio legale). Secondo le informazioni in possesso dell'autorità richiedente, il prezzo d'acquisto era stato pagato dalla società D.________ Limited, la quale aveva parimenti versato un importo di fr. 100'000.-- al venditore, E.________. 
L'autorità olandese mirava a ottenere delle informazioni, detenute dall'avvocato e notaio C.________, in merito alla transazione immobiliare suesposta, al fine di determinare chi fosse il reale acquirente dell'immobile in parola e quali transazioni finanziarie avevano avuto luogo in relazione a tale acquisto. L'autorità richiedente postulava anche la trasmissione di una copia dell'atto di trapasso di proprietà redatto da C.________. 
L'AFC ha effettuato svariate operazioni al fine di ottenere le informazioni richieste. In seguito al rifiuto di C.________ di trasmettere queste ultime per ragioni di segreto professionale, l'autorità richiesta si è rivolta a tale scopo all'Ufficio del registro fondiario di Lugano. L'AFC ha poi ottenuto dalla banca F.________ SA delle informazioni riguardanti il conto bancario menzionato nell'atto notarile del 13 dicembre 2012. 
 
1.2. Con decisione finale del 21 settembre 2018, l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa formulata dall'autorità richiedente il 14 dicembre 2017.  
A.A.________ e B.A.________ hanno interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, opponendosi all'esecuzione della domanda in questione, anche per quanto concerne lo studio legale. Con sentenza del 26 febbraio 2020, notificata il 3 marzo 2020, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso. 
 
1.3. Il 13 marzo 2020, A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui domandano, protestate tasse, spese e ripetibili, la riforma della sentenza impugnata nel senso che alla domanda di assistenza amministrativa del 14 dicembre 2017 non sia dato seguito e che i documenti e le informazioni richiesti non siano trasmessi all'autorità olandese. In via subordinata, i ricorrenti chiedono l'annullamento del giudizio querelato e il rinvio della causa al Tribunale amministrativo federale perché questi si pronunci nuovamente e respinga la domanda di assistenza amministrativa litigiosa. In via ancora più subordinata, gli interessati postulano il rinvio della causa al Tribunale amministrativo federale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.  
Il 16 marzo 2020, i ricorrenti hanno completato il ricorso e trasmesso al Tribunale federale dei nuovi documenti. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
2.  
 
2.1. Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342 seg.; 139 II 404 consid. 1.3 pag. 409 seg.). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatta condizione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342; 139 II 404 consid. 1.3 pag. 410), a meno che ciò non sia manifesto (sentenze 2C_594/2015 del 1° marzo 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 II 69 ma in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 del 24 settembre 2015 consid. 1.3, non pubblicato in DTF 141 II 436 ma in RDAF 2016 II 374).  
 
2.2. Giova ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3 pag. 173). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_121/2020 dell'11 febbraio 2020 consid. 4.2 e 2C_672/2018 del 27 agosto 2018 consid. 3.2, con rinvii).  
 
3.   
I ricorrenti sostengono che la presente causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale sotto tre diversi punti di vista. 
 
3.1. In primo luogo, gli interessati ritengono che sia di importanza fondamentale la questione di sapere in che misura l'AFC deve procedere a delle verifiche allorquando appare verosimile che la domanda formulata dall'autorità estera si fonda su informazioni ottenute mediante reati e viola il principio della buona fede ai sensi dell'art. 7 lett. c della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF; RS 651.1).  
 
3.1.1. Tale questione è connessa con la posizione sostenuta dai ricorrenti davanti al Tribunale amministrativo federale, secondo la quale la domanda di assistenza litigiosa sarebbe fondata su delle informazioni fornite dal venditore della casa di X.________, E.________. Gli interessati ritengono che, siccome quest'ultimo sarebbe, secondo informazioni reperibili in internet, un truffatore internazionale che avrebbe raggirato diverse persone anche in Svizzera, degli elementi concreti permetterebbero di dedurre che le informazioni richieste dall'autorità olandese sarebbero state ottenute mediante atti che costituiscono reato secondo il diritto svizzero. Gli insorgenti producono, nel complemento al loro ricorso, dei documenti anteriori alla sentenza impugnata, secondo i quali E.________ sarebbe stato denunciato penalmente da diverse persone in Svizzera, e ne deducono che l'AFC avrebbe dovuto effettuare delle verifiche per assicurarsi che la domanda non ricadesse sotto l'art. 7 lett. c LAAF.  
 
3.1.2. La posizione difesa dai ricorrenti è di ardua comprensione. In effetti, al pari del Tribunale amministrativo federale, si fatica a capire in cosa il fatto che E.________ sarebbe definito su internet un truffatore internazionale permetterebbe di dedurre che la domanda delle autorità olandesi, fondata su alcune informazioni trasmesse da quest'ultimo in qualità di venditore del bene immobiliare in discussione, conterrebbe delle informazioni ottenute mediante atti che costituiscono reato secondo il diritto svizzero, segnatamente una denuncia mendace (art. 303 CP) o un atto di sviamento della giustizia (art. 304 CP). Come rilevato dalla sentenza impugnata, i ricorrenti non hanno dimostrato né di avere loro stessi denunciato penalmente E.________ per questi (presunti) reati, né che un'inchiesta penale sarebbe attualmente in corso in Svizzera in relazione con gli atti in parola. Contrariamente all'opinione degli insorgenti, il fatto che E.________ sarebbe stato denunciato penalmente per dei reati contro il patrimonio commessi nei confronti di terzi non permette di concludere che avrebbe violato gli art. 303 e 304 CP. Del resto, i documenti prodotti dagli interessati per dimostrare l'esistenza di tali denunce non possono essere vagliati, in quanto sono anteriori alla sentenza impugnata e gli insorgenti non sostengono che non avrebbero avuto la possibilità di produrli davanti all'autorità precedente (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 22 seg.).  
Non vi è dunque motivo di rimettere in questione la conclusione del Tribunale amministrativo federale, fondata sui fatti da esso accertati che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), secondo la quale nessun elemento concreto e accertato permetteva di dubitare delle dichiarazioni dell'autorità richiedente e di ritenere che la domanda era stata deposta sulla base di informazioni risultanti da un reato penale (cfr. sentenza impugnata, pag. 24). In siffatte circostanze, non si vede in cosa l'art. 7 lett. c LAAF avrebbe potuto imporre all'AFC di effettuare lei stessa delle verifiche. La prima questione giuridica di importanza fondamentale sollevata dai ricorrenti non si pone dunque in concreto. 
 
3.2. I ricorrenti sostengono, poi, che E.________ si sarebbe rivolto alle autorità olandesi unicamente allo scopo di vendicarsi. In tale contesto, la questione di diritto di importanza fondamentale posta dagli insorgenti è quella di sapere se l'AFC possa accogliere ciecamente una domanda di assistenza amministrativa "frutto di un'iniziativa puramente vendicativa messa in atto da parte di un privato" (ricorso, pag. 7).  
 
3.2.1. La giurisprudenza ha già risposto a questa domanda. Il Tribunale federale ha infatti indicato che, dal momento che le informazioni richieste adempiono la condizione della rilevanza verosimile, lo Stato richiesto non ha l'obbligo - tranne in caso di seri dubbi - di controllarne la plausibilità, né di verificare la fondatezza della procedura fiscale estera (DTF 144 II 206 consid. 4.3 e 4.4 pag. 214 segg.; cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.4 pag. 168 seg.).  
 
3.2.2. Nel caso di specie, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che le informazioni richieste dall'autorità olandese apparivano plausibili e potevano essere considerate verosimilmente rilevanti dall'AFC. Il fatto che le dichiarazioni alla base della domanda provenissero da E.________ non significava che queste fossero automaticamente non veritiere; ciò poteva del resto essere verificato dalle autorità olandesi sulla base dei documenti trasmessi (sentenza impugnata, pag. 21 seg.).  
Il Tribunale amministrativo si è quindi limitato ad applicare la giurisprudenza summenzionata. Contrariamente all'opinione dei ricorrenti, il fatto che la domanda sarebbe scaturita dall'iniziativa di un privato spinto dal desiderio di vendicarsi non costituisce una questione specifica mai trattata dalla giurisprudenza, ma unicamente un caso di applicazione della giurisprudenza in parola, sulla quale non occorre dunque ritornare sotto l'angolo dell'art. 84a LTF
 
3.3. La terza questione giuridica di importanza fondamentale indicata nel ricorso consiste nel domandarsi se sia ammissibile che l'AFC fornisca all'autorità fiscale estera delle informazioni relative a delle persone assoggettate alla sovranità fiscale svizzera.  
Agli insorgenti è visibilmente sfuggito che il Tribunale federale si è già pronunciato sulla questione di una domanda di assistenza amministrativa depositata nel contesto di un conflitto di competenza fiscale tra la Svizzera e lo Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.2 pag. 116; 142 II 161 consid. 2.2-2.4 pag. 169 segg.; 142 II 218 consid. 3.7 pag. 230 seg.). Determinare se si sia effettivamente in presenza di un tale conflitto e, se ciò fosse il caso, se le condizioni poste dalla giurisprudenza siano adempiute, non costituisce quindi una questione di diritto di importanza fondamentale. 
 
4.   
In via subordinata, i ricorrenti affermano, senza tuttavia dimostrarlo, che, se le tre problematiche esposte poc'anzi non dovessero essere considerate questioni giuridiche di importanza fondamentale, si sarebbe comunque di fronte a un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Ora, non solo questa affermazione non rispetta le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, ma oltretutto tale ipotesi appare manifestamente infondata (cfr., sulla nozione di caso particolarmente importante, DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342 seg.). 
 
5.   
Alla luce di quanto precede, l'entrata in materia in applicazione degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 107 cpv. 3 LTF). Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dato che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF).  
 
6.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, all'Amministrazione federale delle contribuzioni - Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, nonché al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Losanna, 2 aprile 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Ermotti