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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_5/2020  
 
 
Sentenza del 7 febbraio 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Donzallaz, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta alla fonte, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2019 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2019.167). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
La A.________SA, con sede a Lugano, era attiva nella gestione di saloni di parrucchiere. Nel corso del 2010 la società si è annunciata all'Ufficio delle imposte alla fonte siccome aveva assunto personale non domiciliato in Svizzera. Il 5 dicembre 2018 detto Ufficio ha proceduto ad una verifica fiscale da cui è emerso che la contabilità della società non era stata prodotta e che mancavano i questionari per i dipendenti nonché gli attestati ricevuta. Constatate diverse irregolarità l'autorità fiscale ha quindi rettificato l'importo del tributo dovuto per diversi dipendenti per gli anni 2013 a 2018. Il rapporto di rettifica è stato notificato alla società il medesimo giorno. 
 
B.   
Il 7 gennaio 2019 la A.________SA ha impugnato il citato rapporto, contestando in particolare le rettifiche concernenti alcuni impiegati. Rilevando di avere cessato l'attività alla fine di settembre 2018, adduceva di non potere pagare l'importo esatto, peraltro difficilmente ricuperabile presso gli ex dipendenti. Il 23 aprile 2019 l'Ufficio delle imposte alla fonte ha respinto il reclamo. 
 
C.   
La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino, alla quale la A.________SA si è rivolta il 24 maggio 2019 riproponendo le stesse censure di quelle formulate in precedenza, ha respinto il gravame con sentenza del 18 novembre 2019. 
In primo luogo ha osservato che il diritto di essere sentita della società era stato disatteso, la decisione su reclamo non contenendo alcuna motivazione. Dato però che nel corso del procedimento l'autorità di tassazione aveva presentato delle osservazioni in cui prendeva posizione sugli argomenti dell'insorgente, la violazione era di ritenersi sanata, un annullamento con rinvio al fisco per nuovo giudizio costituendo, a suo parere, solo formalismo. Rilevato poi che le citate osservazioni erano state notificate all'insorgente, la Camera di diritto tributario ha ritenuto che poteva entrare nel merito del gravame. Essa si è quindi pronunciata sulla situazione dei dipendenti, approvando per ciascuno di loro l'operato dell'autorità di tassazione e precisando che la società non aveva fornito dei mezzi di prova (i questionari per dipendenti) idonei a sostanziare le proprie dichiarazioni. 
 
 
D.   
Il 31 dicembre 2019 la A.________SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza impugnata sia annullata e la causa rinviata all'Ufficio delle imposte alla fonte per nuovo giudizio con facoltà per lei di esprimersi e di fornire le prove necessarie. 
Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio, limitandosi a chiedere la produzione degli atti cantonali che gli sono stati trasmessi il 9 rispettivamente il 17 gennaio 2020. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF; vedasi anche gli artt. 139 LIFD [RS 642.11] e 212 LT [RL/TI 640.100]). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 combinato con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), con interesse all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 e segg. LTF.  
 
1.2. Questa Corte applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate in modo circostanziato (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
 
2.  
 
2.1. Censurando arbitrio la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere, constatato il difetto di motivazione della decisione su reclamo, rinviato la causa all'Ufficio delle imposte alla fonte, ma di essersi pronunciata sul merito riferendosi alle osservazioni dell'autorità fiscale senza acquisire l'incarto completo, senza chiedere ulteriori mezzi di prova, pregiudicandole in tal modo la possibilità di presentare appropriate considerazioni e documentazione.  
 
2.2. In concreto l'arbitrio censurato dalla ricorrente si confonde in realtà con una lamentata violazione del suo diritto di essere sentita, più specificatamente del diritto di esprimersi e di fornire prove su tutti gli elementi presi in considerazione ai fini del giudizio.  
 
2.3. In forza dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni sottoposte all'autorità giudicante e di determinarsi su di esse, a prescindere dal fatto che contengano o no elementi di fatto o diritto nuovi e siano atte a influenzare il giudizio. Ogni allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle stesse, affinché possano decidere se usufruire o no della possibilità di prendere posizione; questa decisione non spetta all'autorità (DTF 139 I 189 consid. 3.2 pag. 191; 135 V 465 consid. 4.3.2 pag. 469).  
In base alla giurisprudenza, il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni o prove sottoposte all'autorità e di determinarsi su di esse è dato anche quando un atto è notificato solo per conoscenza, senza che sia nel contempo assegnato un termine per replicare o prendere posizione. Ci si deve infatti aspettare che la parte che intende esprimersi lo faccia, o chieda perlomeno che le sia assegnato un termine per farlo, senza indugi, altrimenti si ritiene che vi abbia rinunciato. La prassi del Tribunale federale considera che la rinuncia non possa essere presunta prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione (sentenza 2D_66/2014 del 2 luglio 2015 consid. 5 con ulteriori rinvii). 
 
2.4. In primo luogo va osservato che, come emerge dagli atti di causa e contrariamente a quanto addotto dalla ricorrente, la Corte cantonale non solo ha invitato l'autorità di prima istanza ad esprimersi sul gravame dell'interessata ma ha anche chiesto e ottenuto la trasmissione del suo incarto fiscale. Risulta poi che le dettagliate osservazioni presentate dall'autorità fiscale il 12 agosto 2019 sono state trasmesse per conoscenza alla ricorrente il giorno successivo. Quest'ultima poteva quindi prontamente reagire alle medesime, inviando alla Corte cantonale le proprie determinazioni nonché i mezzi di prova ivi relativi oppure chiedendo l'assegnazione di un termine per procedervi. Ciò che tuttavia non ha fatto. Va poi rilevato che le osservazioni in questione sono state inviate alla ricorrente il 13 agosto 2019 mentre la Camera di diritto tributario si è pronunciata con sentenza del 18 novembre 2019, ossia più di tre mesi dopo. Ciò adempie totalmente le esigenze poste dalla giurisprudenza (cfr. consid. 4.1) in merito al lasso di tempo necessario per potere considerare che la ricorrente ha rinunciato a prendere posizione. Una violazione del suo diritto di essere sentita non è quindi data. La censura va respinta  
 
2.5. Per quanto concerne poi l'esame effettuato dalla Camera di diritto tributario della situazione di ognuno degli ex impiegati della ricorrente (vedasi sentenza impugnata pag. 4 a 7) quest'ultima si è limitata a puntualizzare alcuni elementi (cfr. ricorso pag. 3). Sapere se in proposito l'impugnativa adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF può rimanere indeciso. In effetti la ricorrente ha espressamente rinunciato a contestare questi punti dichiarando  "non si entra nel merito di quanto riferito dalla CDT in relazione hai (sic!) singoli impiegati". Al riguardo ci si limita a rinviare ai considerandi del giudizio querelato (pag. 4 segg.), ai quali questa Corte si allinea.  
 
2.6. Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico si rivela manifestamente infondato e può essere respinto secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF.  
 
3.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 7 febbraio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud